2012/08/29

S.I. SICILIA: PRIVATIZZAZIONE PIU' DIFFICILE AD ACIREALE E SCIACCA, PERCHE' MANCA UNICITA' AZIONARIA DEL CAPITALE SOCIALE DELLE TERME.


Sviluppo Italia Sicilia, nel suo studio, ribadisce quanto sostenuto dal Forum in questi mesi a proposito della incompletezza della governance societaria delle Terme di Acireale e di quelle di Sciacca. Mancando l’unicità azionaria non ha senso parlare di privatizzazione, cioè affidamento ai privati della gestione, fin quando non sarà identificato il socio unico nella Ragioneria Generale della Regione.
A pag.7 del documento titolato “Relazione avanzamento lavori per il periodo maggio-giugno 2012″, al punto C) denominato “Verifica dell’assetto societario dei Complessi termali di Acireale e Sciacca” è così scritto:

L’art. 21 comma 1 “Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale” della LR 11/10 prevede che: “entro 180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria Generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonchè le attività accessorie e complementari”.

La società Terme di Acireale s.p.a. è partecipata al 47,14 dalla Regione Sicilia ed al 52,85% dalla Azienda Autonoma Terme di Acireale (AATA), mentre la società Terme di Sciacca s.p.a. è partecipata al 76,49% dalla Regione Sicilia ed al restante 23,50% dalla Azienda Autonoma Terme di Sciacca (AATS). La procedura di cessione dei pacchetti azionari in favore della Regione Sicilia è propedeutica ad ogni ipotesi di affidamento, infatti l’unicità azionaria costituisce una condizione necessaria per il buon esito di quanto previsto dall’operazione, così come disciplinato dalla norma, che fa decorrere il termine per l’avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Pertanto non è ancora maturato il dies a quo (180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote detenute da AATS e AATA) per avviare l’affidamento.

Ciò che ha rilievo ai nostri fini è contenuto nell’art.21 citato, che individua nella Ragione Generale della Regione Siciliana, nella qualità di stazione appaltante, il soggetto tenuto ad avviare le procedure per lo svolgimento di una “gara ad evidenza pubblica”. L’iter di questa cessione è in corso e la nomina dei due commissari ad acta può fare presupporre un termine breve per il completamento del passaggio azionario.


Nessun commento:

Posta un commento