Sviluppo Italia Sicilia, nel suo studio, ribadisce quanto sostenuto dal Forum in questi mesi a proposito della incompletezza della governance societaria delle Terme di Acireale e di quelle di Sciacca. Mancando l’unicità azionaria non ha senso parlare di privatizzazione, cioè affidamento ai privati della gestione, fin quando non sarà identificato il socio unico nella Ragioneria Generale della Regione.
A pag.7 del documento titolato “Relazione
avanzamento lavori per il periodo maggio-giugno 2012″, al punto C)
denominato “Verifica dell’assetto societario dei Complessi termali di
Acireale e Sciacca” è così scritto:
L’art. 21 comma 1 “Società Terme di
Sciacca e Società Terme di Acireale” della LR 11/10 prevede che: “entro
180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie
detenute dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca
rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di
Sciacca S.p.A., la Ragioneria Generale della Regione attiva le procedure
necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo
svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati
la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed
idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca,
compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonchè le
attività accessorie e complementari”.
La società Terme di Acireale s.p.a. è
partecipata al 47,14 dalla Regione Sicilia ed al 52,85% dalla Azienda
Autonoma Terme di Acireale (AATA), mentre la società Terme di Sciacca
s.p.a. è partecipata al 76,49% dalla Regione Sicilia ed al restante
23,50% dalla Azienda Autonoma Terme di Sciacca (AATS). La procedura di
cessione dei pacchetti azionari in favore della Regione Sicilia è
propedeutica ad ogni ipotesi di affidamento, infatti l’unicità azionaria
costituisce una condizione necessaria per il buon esito di quanto
previsto dall’operazione, così come disciplinato dalla norma, che fa
decorrere il termine per l’avvio delle procedure di gara ad evidenza
pubblica. Pertanto non è ancora maturato il dies a quo (180 giorni
dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote detenute da AATS e AATA)
per avviare l’affidamento.
Ciò che ha rilievo ai nostri fini è
contenuto nell’art.21 citato, che individua nella Ragione Generale della
Regione Siciliana, nella qualità di stazione appaltante, il soggetto
tenuto ad avviare le procedure per lo svolgimento di una “gara ad
evidenza pubblica”. L’iter di questa cessione è in corso e la nomina dei
due commissari ad acta può fare presupporre un termine breve per il
completamento del passaggio azionario.
Nessun commento:
Posta un commento