Riordino del settore termale (ddl n. 10 del 13 dicembre 2012 XVI Legislatura) |
Iter | ||
Attuale
28 dic 2012 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Storico
24 dic 2012 Annunziato Seduta n. 7 AULA28 dic 2012 Assegnato per parere Commissione SESTA |
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, il processo di privatizzazione delle Terme di Acireale e Sciacca, avviato con l'articolo 23 della legge regionale 10/1999 e concretizzatosi con la costituzione delle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A, ha avuto un esito fallimentare, in quanto non è mai stato effettivamente ratificato. L'Assemblea regionale siciliana con l'articolo 21 della legge regionale 11/2010 ha disposto che Entro 180 giorni dall'avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari'. Difformemente alla suddetta legge le Terme di Acireale S.p.A. è stata posta in liquidazione nell'assemblea del novembre 2010 senza che le quote siano state cedute alla Regione, mentre la Ragioneria generale della Regione non ha a tutt'oggi attivato le procedure per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati. Le Terme di Acireale fino all'anno 2005 occupavano circa 100 persone, attualmente rimangono a suo carico 17 dipendenti. Il personale dell'Azienda Autonoma, attraverso la legge regionale 11/2007 è transitato nel ruolo ad esaurimento della Regione mantenendo i diritti acquisiti. Successivamente, nel settembre del 2008 (D.D.G. Assessorato alla Presidenza, n. 8160 del 30 settembre 2008) viene data attuazione al ruolo speciale di cui alla legge regionale 11/2007 e 85 dipendenti vengono deportati' in uffici regionali periferici, disperdendo un patrimonio professionale e sanitario pluridecennale. Tale dismissione' di personale avviene a seguito di una decisione del CdA del 2007 che, misteriosamente, non rinnovava le convenzioni specialistiche con il servizio sanitario nazionale e con altri Enti (Alitalia, Ministero Difesa, INPS, ENASARCO, ecc.). Difatti è una dismissione delle Terme di Acireale quella operata dal CdA che nel maggio del 2009 porta alla locazione di parte della struttura ad una società privata, la Emira S.r.l., che eroga prestazioni termali anche in acque e fanghi sulfurei, autodeterminando una situazione di concorrenza interna dai profili poco chiari. Nonostante questo impoverimento, scientifico', del patrimonio termale acese, di fatto la privatizzazione non è mai avvenuta. La potremmo definire una privatizzazione formale', visto che si è passati da società pubblica a società per azioni il cui capitale è rimasto in mano pubblica. Quindi il legislatore ha inteso sottolineare che non vi è alcuna soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività collettiva da parte dell'organizzazione, la quale invero, pur mutando veste esteriore, mantiene la propria identità originaria. Una riprova di quanto detto è nell'esplicita previsione legislativa di cui all'articolo 23, comma 1, ultima parte, legge regionale n. 10/99 ove viene specificato che le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici'. Come conseguenza il processo di privatizzazione, che avrebbe dovuto comportare per la Regione un risparmio di spesa pubblica, si è tramutato in un paradosso legislativo. Come se ciò non bastasse la Terme di Acireale Spa non svolge alcuna attività, e buona parte dei dipendenti sono stati assegnati ad altre mansioni all'interno dell'amministrazione regionale. A ciò si aggiunge che la Regione ha dovuto effettuare nel passato degli aumenti di capitale alle due società al fine di ripianare i debiti. La pessima gestione ha quindi comportato non il rilancio auspicato ma un conclamato fallimento della gestione privata con capitali pubblici'. Per le motivazioni suddette, e al fine di rilanciare il termalismo siciliano, si ritiene opportuno intervenire con un disegno di legge di riordino del settore che parta dal recepimento della normativa nazionale, la Legge 24 ottobre 2000, n. 323, ma integrata e rivista secondo le esigenze che si ritengono meglio rispondenti alla realtà siciliana. Se qualche decennio fa le Terme si configuravano quasi esclusivamente come luoghi di cura di tipo ospedaliero, oggi le terme sono luoghi dove vivere pienamente esperienze legate alla cura ed alla vacanza, al benessere ed al buon vivere. Il settore termale, per le sue caratteristiche di eco-compatibilità, ha ancora forti potenzialità inespresse in Sicilia e potrebbe rappresentare un settore di punta nell'ambito dell'offerta curativa e turistica, sia potenziando le stazioni esistenti, sia recuperando località che non hanno avuto sufficiente fortuna. La riconosciuta efficacia terapeutica delle acque termali ha, infatti, comportato il loro inserimento nel sistema sanitario nazionale e nei livelli essenziali di assistenza prevedendo, nell'ottica costituzionale della tutela della salute, l'estensione delle terapie, a costi contenuti, all'intera popolazione. Oggi il mondo termale è una realtà che rinuncia a qualsiasi etichetta e che si conferma come il luogo più idoneo per il raggiungimento delle condizioni di completo benessere della persona dove è possibile procedere alla cura delle malattie sposando la terapia naturale con una altrettanto naturale immersione in oasi di verde e di pace. In questo disegno di legge, così come nella normativa nazionale, vengono separate in modo netto le competenze e le prerogative del termalismo sanitario' e del termalismo del benessere' (ristorazione, strutture ricettive, manutenzione del verde, ecc.), tanto da prevedere la separazione fisica delle strutture, affidando queste ultime, tramite apposita gara di appalto, alla gestione dei privati. Inoltre, si da mandato alla Regione di istituire un marchio di qualità termale e conseguente attivazione di canali di finanziamento per l'attività, si promuove la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali integrandoli con le altre strutture sanitarie del territorio, le Università, gli Istituti di Ricerca per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico- scientifica. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e con i principi statutari della Regione disciplina la tutela e la valorizzazione sanitaria nonché la riqualificazione e la salvaguardia territoriale del patrimonio idrotermale siciliano, anche per il sostegno alle attività turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e culturali delle zone termali. Art. 2. Ambito di applicazione e interventi 1. Per le finalità dell'articolo 1 la Regione: a) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali siciliane promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale e incentivando iniziative per la costituzione di distretti termali, consorzi o reti d'imprese; b) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dalla presente legge; c) promuove la ricerca sulle risorse termali siciliane e sulle loro applicazioni; d) promuove l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali siciliane e delle prestazioni erogate dalle aziende termali siciliane, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con il Servizio sanitario regionale e nazionale e con gli istituti di ricerca medica e le università; e) incentiva la ricerca e la coltivazione delle fonti di approvvigionamento idrico; f) sostiene la qualificazione degli stabilimenti termali siciliani e la promozione degli standard qualitativi delle prestazioni da essi erogate; g) favorisce il pieno e razionale utilizzo delle risorse termali, anche mediante il loro impiego presso le strutture turistico-ricettive, nel rispetto delle norme sanitarie; h) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti residenti nei Paesi dell'Unione europea verso gli stabilimenti termali siciliani, nel rispetto della normativa statale vigente. Art. 3. Natura dei beni 1. Le fonti delle acque minerali e termali, così come classificate dall'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927, nonché le fonti di sorgente idrica così come definite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399, esistenti nel territorio demaniale fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. 2. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque termali sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente. 3. Le aree di rispetto assoluto per finalità igienico-sanitarie, in quanto strettamente collegate alle risorse termali, sono di pubblica utilità e come tali possono essere soggette ad esproprio. Art. 4. Attribuzioni delle funzioni 1. Alla Regione compete la pianificazione territoriale e la programmazione economica del settore termale unitamente alla vigilanza e alla statistica relativa alle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente. 2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. 3. La funzione afferente la vigilanza sull'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti termali, è esercitata dall'Assessorato regionale della salute. Art. 5. Stabilimenti termali 1. In materia termale si applicano in Sicilia le qualificazioni e le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in ordine ai requisiti degli stabilimenti termali ed alle connesse attività di cura. 2. La Regione promuove la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria. 3. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Art. 6. Erogazione delle cure termali 1. Le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità del 22 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del relativo regime di esenzioni come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vigenti disposizioni in merito applicati nel territorio della Regione. In particolare il Servizio sanitario regionale assicura i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste e secondo le linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto del Ministro della sanità del 22 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Altri aspetti dell'erogazione delle cure termali in Sicilia riferibili alle clausole identificative aggiornate sulle patologie tutelate e le prestazioni erogabili in attuazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), sulle risorse destinate dalle imprese termali all'attività della Fondazione per la ricerca scientifica termale, sulla definizione della figura dell'operatore termale, sulla regolamentazione relativa ai requisiti igienico-sanitari specifici delle piscine termali, sulla revisione dei codici per la raccolta dati e semplificazioni delle procedure di cura termale sono ricomprese e definite negli appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; accordi divenuti efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 7. Regimi termali speciali 1. Il Servizio sanitario regionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Art. 8. Ricerca scientifica - Accordi di programma 1. L'Assessorato regionale della salute favorisce la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione si avvale della collaborazione con le università siciliane, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi. 2. La Regione promuove programmi di formazione e ricerca scientifica sulle risorse termali ed idrominerali in collaborazione con istituti di ricerca ed università. Promuove altresì, in accordo con il Ministero dell'istruzione, convenzioni ed accordi di programma per favorire l'istituzione, in Sicilia, della Scuola di specializzazione in medicina termale di cui all'articolo 7 della legge 323/2000. 3. La Regione e gli enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione di un sistema integrato delle attività produttive nei territori termali. Art. 9. Ricerca idrogeologica e conduzioni fonti approvvigionamento 1. La Regione promuove e incentiva, attraverso convenzioni tra le aziende termali, le università e/o gli enti di ricerca più qualificati (INGV, CNR, ecc.) la ricerca e il monitoraggio della risorsa idrica termale per garantirne la qualità e la quantità nel tempo e, laddove necessario per le strategie aziendali, incrementare le portate delle fonti esistenti e individuarne di nuove. Art. 10. Valorizzazione dei territori termali 1. Nell'ambito dei piani e dei progetti regionali, nazionali e comunitari che comportano investimenti ordinari e straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, la Regione favorisce la destinazione di adeguate risorse aggiuntive nei confronti degli stessi territori per il potenziamento dell'offerta sanitaria in relazione al fabbisogno e per la crescita della dotazione infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica nelle aree termali. 2. Per migliorare il contesto ambientale e incrementare la qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi delle aree termali la Regione promuove la realizzazione di piani di qualificazione delle aree termali che fanno riferimento al territorio del comune o dei comuni entro cui si svolge un'attività termale. 3. I piani di potenziamento di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati dai comuni, singoli o associati, o dalle aziende termali Art. 11. Riconoscimento distretti termali 1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, sono il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, il Piano regionale di sviluppo termale, il distretto termale, e, nel caso di più distretti termali, la Commissione regionale per il termalismo, istituita con apposito decreto e composta da enti locali interessati, università, operatori economici ed esperti del settore. 2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, al fine di promuovere lo sviluppo del termalismo, adotta con proprio decreto le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei distretti termali nei quali si realizza un sistema integrato tra il termalismo e le risorse ambientali e culturali del territorio; 3. Il distretto termale esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo integrato del distretto termale in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Art. 12. Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali 1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo inserisce nei propri piani e programmi di promozione turistica regionale e locale idonee iniziative per la promozione del termalismo quale parte integrante della complessiva offerta turistica siciliana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. 2. L'Assessorato regionale della salute: a) favorisce l'accreditamento ed il convenzionamento delle strutture termali nel rispetto dei requisiti di legge; b) eroga contributi fino ad un massimo di 500 migliaia di euro annui per progetti specifici di cure e terapie termali innovative per categorie di pazienti particolari, ovvero studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata, anche in collaborazione con le università siciliane. I predetti progetti devono essere presentati dalle università o dalle Aziende termali entro il 28 febbraio di ogni anno ed essere ammessi a finanziamento entro il 30 giugno di ogni anno previa approvazione dell'Assessore regionale per la salute. 3. Per l'attuazione del programma di promozione ed incentivazione del turismo termale l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo eroga incentivi a favore dei comuni termali e di privati, in relazione a: a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture ricettive alberghiere e ricettive in genere; b) riqualificazione urbana dei territori termali; c) realizzazione nei territori termali di impianti sportivi e per il tempo libero per consentire un'adeguata attività complementare al ripristino dello stato di benessere psico-fisico; d) manifestazioni ricreative e culturali; e) innovazione tecnologica e gestionale nei territori termali. 4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono individuati da apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo che fissa i relativi limiti di finanziamento a carico del bilancio della Regione e dell'eventuale cofinanziamento degli enti locali. Art. 13. Marchio Terme di Sicilia' 1. E' istituito il marchio di qualità termale Terme di Sicilia' riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali che ne fanno espressa domanda di assegnazione. La Regione promuove forme di collaborazione e cooperazione tra le aziende termali siciliane, finalizzate in particolare ad accrescere la notorietà e l'elevazione degli standard di qualità dei servizi del settore termale nell'ambito del turismo siciliano. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regolamenta d'attuazione e le procedure per l'attribuzione del marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento della qualità e la eventuale revoca dell'attribuzione del marchio. 2. Ai fini dell'attribuzione del marchio Terme di Sicilia' il soggetto titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante: a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica; b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia, preferibilmente proveniente da fonti rinnovabili, e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente; c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale; d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. 3. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ogni tre anni. Art. 14. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario in corso con parte delle disponibilità U.P.B. 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001. 2. Per ciascuno degli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio e le relative somme trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione. Art. 15. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Fonte: http://termediacireale.wordpress.com/
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